REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ’ DEL

COORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 1

 

 

Il Coordinamento nazionale delle Associazioni dei consiglieri e degli ex consiglieri dell’Assemblea, delle Province Autonome e dei Consigli regionali è costituito dai Presidenti delle Associazioni regionali ( o da loro delegati ) che volontariamente hanno dato la loro adesione per decisione dei rispettivi organi competenti.

 

Art. 2

Il Coordinamento nazionale è sede di scambio dì notizie e di esperienze delle varie Associazioni regionali, nonché di discussione di temi di comune interesse, con l’obiettivo di coordinare l’impegno delle Associazioni sui medesimi.

Art. 3

Il Coordinamento nazionale ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore utilizzazione del patrimonio di esperienze, acquisite nelle loro pubbliche attività, dai propri associati, nonché di tutelare gli interessi loro derivanti dall’esercizio e dalla cessazione dalla carica di consigliere regionale.

 

Art 4

 

Il Coordinamento nazionale ha come interlocutrice la Presidenza della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e cura i rapporti con l’Associazione nazionale degli ex parlamentari, la Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali, il Parlamento, il Governo nazionale, l’Associazione nazionale dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

Art. 5

Il Coordinamento nazionale può avvalersi, dì volta in volta, di gruppi di studio per affrontare argomenti e fornire documentazioni su materie di comune interesse, con il concorso di colleghi e di esperti dotati di competenze specifiche.

Art. 6

Il Coordinamento nazionale-in rapporto al dibattito nel Paese sulle riforme istituzionali e sul ruolo delle Regioni nell’Unione Europea – promuove convegni tematici ( con periodicità in linea di massima annuale ) da tenersi a rotazione nelle varie Regioni , d’intesa con le corrispondenti Associazioni.

Art. 7

Per discutere temi ed argomenti di comune interesse, il Coordinamento nazionale promuove altresì incontri nazionali a carattere interno, favorendo la partecipazione più ampia e rappresentativa delle singole Associazioni regionali.

Art. 8

Il Coordinamento nazionale non dispone di propri mezzi. Le spese per le sue attività sono sostenute dalle singole Associazioni, di volta in volta più direttamente coinvolte, con l’eventuale contributo delle altre Associazioni.

Art. 9

Il Coordinamento nazionale per il perseguimento delle proprie finalità, nomina una Presidenza, formata da un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari e dagli ex Presidenti del Coordinamento nazionale.
La Presidenza resta in carica per tre anni.
La Presidenza predispone l’ordine del giorno e cura l’organizzazione delle riunioni del Coordinamento nazionale da tenersi almeno due volte all’anno.
La composizione della Presidenza deve rappresentare il più possibile le realtà territoriali e gli orientamenti politici presenti nel Paese.

 

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