REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’

(Approvato all’unanimità dal Coordinamento Nazionale nella riunione del 7 giugno 2008 in Torino)

Art. 1

Il Coordinamento Nazionale, costituito dalle Associazioni di Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali e di ex Deputati delle Assemblee regionali, è composto dai Presidenti delle Associazioni regionali che hanno dato la loro formale adesione. I Presidenti, di volta in volta, possono delegare un loro rappresentante.

Il Coordinamento, di norma, tiene le proprie riunioni presso una delle Associazioni aderenti o presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e dei Consigli Regionali o della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e/o, ancora, presso uno degli Uffici di rappresentanza in Roma delle Regioni a statuto speciale o ordinario.

Il Coordinamento nazionale non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Il Coordinamento Nazionale approva, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il programma delle proprie attività per l’anno successivo, favorisce e promuove la attiva e coordinata partecipazione, a livello nazionale, delle Associazioni regionali:

•    al dibattito generale sulle riforme costituzionali ed istituzionali, in particolare a quelle di interesse regionale, rivolte a rendere più efficiente e funzionale il ruolo delle Regioni e dell’intero sistema istituzionale nel rispetto dell’unità nazionale;

•    al dibattito sui temi di più viva e scottante attualità politica;

•    al dibattito sui temi di politica istituzionale riguardanti l’Europa;

•    alla tutela dello “status” del Consigliere o ex Consigliere Regionale e dell’ex Deputato regionale, al cessare dal loro impegno istituzionale, avendo cura di perseguire la realizzazione di una effettiva equipollenza dei trattamenti degli eletti sull’intero territorio nazionale.

Esso favorisce, inoltre, lo scambio di informazioni ed esperienze maturate nelle diverse Associazioni regionali e la discussione di temi ed argomenti di comune interesse; svolge compiti di informazione, di sostegno, di impulso e coordinamento delle Associazioni regionali e promuove, infine, la migliore utilizzazione delle esperienze acquisite dagli associati.

Art. 3

Il Coordinamento nazionale assicura la rappresentanza unitaria delle Associazioni aderenti, in particolare,  presso:

a.    la Presidenza della Conferenza dei Presidenti dei Consigli ed Assemblee regionali;

b.    la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

c.    il Parlamento ed il Governo nazionale;

d.    l’Associazione Nazionale degli ex parlamentari;

e.    l’Associazione nazionale dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

 

Art. 4

Il Coordinamento nazionale, considerata la delicatezza ed importanza della materia, istituisce, nel proprio seno, un apposito Gruppo di lavoro permanente, anche con la partecipazione di eventuali esperti volontari, con il compito di seguire ed approfondire l’argomento riguardante la spesa per il funzionamento delle Istituzioni democratiche, al fine di concorrere alla sua necessaria razionalizzazione.

Il Coordinamento nazionale, inoltre, può avvalersi della collaborazione di Gruppi di studio o di lavoro per affrontare ed  approfondire argomenti specifici di comune interesse delle Associazioni regionali, cui possono partecipare suoi membri ed esperti volontari con specifica competenza.

Art. 5

Il Coordinamento nazionale promuove Convegni nazionali su tematiche di viva attualità politica e/o istituzionale, in collaborazione, a rotazione, con le singole Associazioni regionali.

Art. 6

L’Ufficio di Presidenza del Coordinamento Nazionale provvederà alla pubblicizzazione delle proprie attività mediante la realizzazione di un sito internet, composto da una sezione pubblica che veicoli informazioni dirette alla generalità dei cittadini ed una riservata visibile soltanto ai soci delle Associazioni aderenti.

Art. 7

Il Coordinamento nazionale per far fronte alle spese del suo funzionamento si avvale del contributo delle Associazioni regionali aderenti, stabilito annualmente dall’Assemblea del Coordinamento, con obbligo di rendiconto.

Art. 8

Il Coordinamento nazionale, per l’espletamento dei suoi compiti,  elegge fra i suoi componenti un Ufficio di Presidenza così composto:  Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Al Presidente del Coordinamento nazionale spetta il compito di attribuire deleghe ai membri dell’Ufficio di Presidenza per lo svolgimento di compiti specifici ed operativi, finalizzati ad assicurare rapporti e relazioni con le Istituzioni di cui all’art. 3, in particolare quelli, a carattere sistematico, con l’Associazione degli ex Parlamentari, utilizzando anche, se necessario, le esperienze istituzionali degli aderenti alle Associazioni regionali.

I Membri dell’Ufficio di Presidenza restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

La composizione dell’Ufficio di Presidenza deve rappresentare il più possibile le realtà territoriali e gli orientamenti politici presenti nel Paese.

IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO

(Sante Bajardi)                                             (Giovanni Acocella)

 

scarica in formato pdf