Statuto sociale

 

Approvato dall’Assemblea dei Soci il 6 Maggio 1988 e successivamente più volte modificato.
Aggiornato alla data del 6 Dicembre 2011.
Art. 1
E’ costituita l’Associazione fra gli ex Consiglieri Regionali della Calabria, che si riconosce nei principi e nei valori della Costituzione Repubblicana, che pone a fondamento della propria azione. Ripudia la ‘ndrangheta e ogni altra forma di associazione le cui finalità, palesi ed occulte, siano in contrasto con tali principi e valori. Opera per l’affermazione della cultura della legalità e per la diffusione della partecipazione alla vita e all’attività delle Istituzioni.
Essa è aperta alla partecipazione dei Consiglieri Regionali in carica.

Art. 2 – Sede, logistica e supporti organizzativi.
L’Associazione ha sede presso il Consiglio Regionale in Reggio Calabria. In base alla L.R. 22 gennaio 2001, n. 3:
• ad essa vengono assegnati locali adeguatamente attrezzati in Reggio Calabria, presso la sede dei Gruppi Consiliari in Catanzaro e viene concesso l’uso del recapito della delegazione del Consiglio Regionale in Roma;
• all’Associazione viene garantito il necessario supporto organizzativo, il ricorso ai servizi essenziali di comunicazione ed informazione e della struttura burocratica per l’espletamento delle funzioni e dei compiti propri;
• tramite l’Associazione vengono trasmesse ai Consiglieri già facenti parte del Consiglio Regionale della Calabria le pubblicazioni edite o distribuite dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta Regionale.

Art. 3 – Finalità e scopi.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Essa si propone di:
a) mantenere il vincolo che ha visto i Consiglieri Regionali operare per l’affermazione ed il consolidamento dell’Istituto Regionale;
b) stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri Regionali con il Consiglio Regionale, gli altri organi regionali ed i Gruppi Consiliari;
c) valorizzare i poteri, i compiti e le funzioni del Consiglio Regionale mediante attività di servizio, di studio, di divulgazione, conferenze, convegni, manifestazioni e pubblicazioni;
d) tutelare gli interessi dei Consiglieri al cessare dalla carica, nonché quelli dei loro superstiti, of¬frendo la necessaria assistenza nei rapporti con l’Ufficio di Presidenza e la struttura burocratica del Consiglio Regionale;
e) contribuire, con segnalazioni, sollecitazioni, prese di posizione e contatti diretti, a risolvere problemi sociali comunque segnalati dalla pubblica opinione e condivisi dall’Associazione;
f) assicurare ai Soci un continuo aggiornamento sulle attività legislative ed amministrative della Regione;
g) mettere a disposizione del Consiglio Regionale e degli Enti Locali della Calabria le esperienze acquisite e la professionalità degli ex Consiglieri Regionali;
h) promuovere in concorso con le Università calabresi, o mediante partecipazione ad Associazioni, Centri Studi e Consorzi, attività formative mirate alla crescita culturale ed allo sviluppo della Regione;
i) favorire accordi con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con la Giunta Regionale (art. 3, L.R. 22 gennaio 2001 n. 3) e con gli Enti Locali, per la organizzazione e l’attuazione, a loro carico, di iniziative e di attività socio-culturali ed istituzionali rientranti nei loro compiti d’istituto;
j) assicurare pieno sostegno alla divulgazione dell’ideale europeo – come sancito dal II° Trattato di Roma – e concorrere, singolarmente o con accordi di partenariato, mediante presentazione di pro¬getti formativi ed informativi mirati, alla realizzazione di azioni promosse dalla Commissione Europea e rivolti ai giovani, ai lavoratori ed ai cittadini anziani;
k) curare la raccolta e la pubblicazione dei dati biografici relativi agli ex Consiglieri Regionali della Calabria.

Art. 4 – Soci.
Sono Soci gli ex Consiglieri Regionali che ne fanno richiesta con istanza diretta al Presidente dell’Associazione. L’Ufficio di Presidenza ne prende atto nella prima riunione.
Sono soci aggregati i familiari degli ex Consiglieri percettori di assegno vitalizio indiretto.
L’adesione all’Associazione comporta:
a) il rispetto dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
b) la sottoscrizione della delega che autorizza la trattenuta mensile della quota sociale sull’assegno vitalizio erogato dal Consiglio Regionale;
c) per i Soci non titolari di assegno vitalizio, il versamento della quota sociale, in unica soluzione, sul c/c bancario intestato all’Associazione.
La qualità di Socio si perde:
• in caso di rielezione al Consiglio Regionale (per il periodo di permanenza in carica);
• per morosità;
• per dimissioni o decadenza;
mediante pronunciamento dell’Ufficio di Presidenza sentito, per la decadenza, il Comitato dei Garanti.
L’Attività dei Soci per il raggiungimento dei fini sociali è a titolo gratuito{mospagebreak}

Art. 5 – Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
a) L’ Assemblea dei Soci
b) L’Ufficio di Presidenza
c) il Presidente

Art. 6 – Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione, ne determina l’indirizzo, decide sulle questioni di maggior rilievo della sua vita interna e regola i rapporti con la Regione.
Essa, in particolare:
a) approva la relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione;
b) approva entro il 30 Settembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo.
c) approva entro il 31 marzo il conto consuntivo dell’anno precedente;
d) elegge con votazioni separate e successive:
• l’ Ufficio di Presidenza
• il Collegio dei Revisori dei conti
• il Comitato dei Garanti.
e) determina l’entità della quota sociale.
Le cariche interne sono riservate ai Soci con almeno due anni di anzianità d’iscrizione e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e quando lo richiedano l’Ufficio di Presidenza o almeno 1/5 dei Soci.
Ai lavori dell’Assemblea sono invitati i familiari di soci deceduti percettori di assegno vitalizio di reversibilità.
In relazione al II° comma dell’art. 1, partecipano, altresì, all’Assemblea, i Consiglieri Regionali in carica.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è spedito almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere, l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dove si svolge l’incontro. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le votazioni, di norma, avvengono per alzata di mano, salvo quelle per l’elezione alle cariche sociali, o che comunque riguardino persone, che avvengono a scrutinio segreto.

Art. 7 – Ufficio di Presidenza.

L’Ufficio di Presidenza è l’organo direttivo dell’Associazione.
Esso è composto da nove membri, uno dei quali individuato tra i soci aggregati ed un altro nominato dal Presidente del Consiglio Regionale. Nell’Ufficio di Presidenza, di norma, sono rappresentate le diverse Province della Calabria.
Dopo tre assenze non giustificate il Consigliere assente decade dalla carica.
L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza partecipano, con voto consultivo, i Presidenti o i loro delegati del Collegio dei Revisori dei conti e del Comitato dei Garanti.
Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza sono assunte a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
L’Ufficio di Presidenza, in particolare,
a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
b) nomina il Tesoriere, cui è affidato il compito di curare la tenuta dell’inventario patrimoniale e dei registri contabili;
c) nomina il Segretario, cui spetta il compito di tenere aggiornato il libro dei Soci e dei verbali degli organi;
d) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
e) opera scelte, elabora ed approva programmi coerenti con i deliberati dell’Assemblea dei Soci;
f) decide sulle questioni amministrative e delibera gli assetti organizzativi;
g) coordina le iniziative ed attiva i rapporti dell’Associazione con gli Enti Locali e, più in generale, con Enti Pubblici e realtà sociali;
h) approva entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione documentata delle spese sostenute con le somme ricevute dal Consiglio Regionale della Calabria.

Art. 8 – Il Presidente.

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede gli organi statutari, sottoscrive gli atti e dispone l’attuazione delle deliberazioni degli organi. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente dura In carica tre anni.
Egli, tuttavia, può cessare dalla carica per impedimento, per dimissioni o per la perdita della qualità di Socio, di cui all’art. 4.
Nei casi di cui al comma precedente, l’Ufficio di Presidenza procede alla sua sostituzione.
Il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza dell’Ufficio di Presidenza.{mospagebreak}

Art. 9 – Fondo comune e patrimonio.
Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dal contributo del Consiglio Regionale della Calabria, di cui alla LR 22.01.2001 n. 3 e da eventuali altri contributi o proventi derivanti dall’attività sociale.
Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili eventualmente acquistati con le risorse del fondo comune, da donazioni, lasciti ed eredità.
I beni patrimoniali risultano da apposito inventario tenuto dal Tesoriere.

Art. 10 – Revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea tra i Soci.
Nella prima riunione, convocata dal Presidente dell’Associazione, il Collegio procede alla designazione del proprio Presidente.
E’ compito dei Revisori la verifica dei conti, la regolare tenuta dei registri contabili ed il rispetto delle norme di legge in materia tributaria e del lavoro.
Il rendiconto consuntivo, in particolare, viene presentato all’Assemblea dei Soci corredato dalla relazione del Collegio.
Il Collegio partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza attraverso il Presidente o suo delegato.

Art. 11 – Comitato dei Garanti.
Il Comitato dei Garanti ha il compito di assicurare che gli atti dell’Associazione siano conformi alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, mediante partecipazione del Presidente o di suo delegato alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza.
Esso, inoltre, è chiamato a decidere, in maniera inappellabile, su richiesta di parte, le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra questi e gli organi dell’Associazione nei loro rapporti reciproci.
Il Comitato è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci e dura in carica tre anni.
Nella sua prima riunione, convocata dal Presidente dell’Associazione, il Comitato procede alla designazione del suo Presidente.
Il Comitato dei Garanti presenta annualmente all’Assemblea dei Soci una relazione sulla sua attività.

Art. 12 – Revisione dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all’Assemblea dei Soci dall’Ufficio di Presidenza o da almeno un quinto dei Soci.
Le modifiche sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13 – Durata e scioglimento dell’Associazione.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’eventuale suo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci, nel rispetto delle norme previste dalla legislazione italiana per le Associazioni di fatto non riconosciute.

Art. 14 – Disposizioni Generali.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni dì fatto non riconosciute.

 

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