DOCUMENTO DI LAVORO RIGUARDANTE IL COORDINAMENTO NAZIONALE

 

Premessa.

Il 26.11.2004 si è proceduto al rinnovo delle cariche relative al Coordinamento Nazionale, scadute il 26.11.2007.

Già in quella sede, nelle conclusioni finali, era stata affermata l’esigenza di “organizzare una sessione del Coordinamento per approfondire le problematiche di comune interesse delle Associazioni Regionali e riflettere sulla opportunità di definire meglio il ruolo del Coordinamento Nazionale”, ciò in relazione all’accresciuta rilevanza istituzionale, nel sistema Italia, delle Regioni, a seguito delle riforme costituzionali introdotte ed al consolidamento e stabilizzazione delle Conferenze delle Regioni e dei Consigli Regionali, con i quali l’azione del Coordinamento Nazionale si interfaccia.

Questa stessa esigenza è stata ribadita nella riunione del Coordinamento Nazionale svoltasi a Roma il 28 novembre 2007.

Al fine di avviare questa discussione, la Presidenza del Coordinamento ha dato mandato al Segretario Stefano A. Priolo di predisporre una bozza di documento da sottoporre alla Presidenza prima della sua trasmissione alle singole Associazioni, in anticipo rispetto alla convocazione del Coordinamento Nazionale che avrà all’odg dei lavori la discussione sul documento ed il successivo rinnovo delle cariche.

DOCUMENTO

Il “Regolamento per le attività del Coordinamento Nazionale”, approvato al momento della costituzione del Coordinamento, si è caratterizzato per alcune scelte che chiaramente emergono dal suo esame letterale e logico. Questi caratteri possono essere così sintetizzati:

1.    la volontarietà dell’adesione al Coordinamento Nazionale da parte delle singole Associazioni;
2.    la definizione del suo ruolo in maniera da assicurarne: a) il funzionamento; b) l’azione di tutela degli ex Consiglieri Regionali; c) la attiva partecipazione delle Associazioni al dibattito generale sulle riforme costituzionali ed istituzionali, a livello nazionale;
3.    la necessità che il Coordinamento Nazionale sviluppi la sua azione interfacciandosi con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e dei Presidenti delle Regioni, il Parlamento, il Governo Nazionale, l’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) e delle Regioni d’Europa, in stretto collegamento con l’Associazione Nazionale degli ex parlamentari;
4.    i criteri da seguire per comporre l’Ufficio di Presidenza del Coordinamento;
5.    la affermazione che il Coordinamento Nazionale “non dispone di mezzi propri”  e che “le spese per le sue attività sono sostenute dalle singole Associazioni, di volta in volta più direttamente coinvolte, con l’eventuale contributo delle altre Associazioni.

 

La prima valutazione che occorre fare è se queste caratteristiche sono tuttora congrue o è necessario apportarvi modifiche e/o integrazioni. In particolare occorre valutare:

1.    la volontarietà dell’adesione;
2.    la definizione del ruolo del Coordinamento Nazionale;
3.    la gratuità, per le Associazioni regionali, della spesa per il funzionamento del Coordinamento Nazionale e dell’Ufficio di Presidenza.

 

 

1. La volontarietà dell’adesione.

Occorre considerare che a suo tempo venne pronunciata la volontarietà tenendo conto che si andava verso una sperimentazione che, prudenzialmente, non creasse vincoli di sorta per le Associazioni regionali, in una fase nella quale qualsiasi “accentramento di competenze” risultava non gradito alle Regioni.
L’esperienza ha dimostrato che il Coordinamento è estremamente necessario, proprio per le funzioni di rappresentanza e di tutela che ad esso sono demandate (interfaccia col Parlamento e con le due Conferenze: quella dei Presidenti dei Consigli Regionali e quella dei Presidenti delle Regioni) e per il rilievo crescente assunto nel tempo dagli interlocutori stessi.
Pare opportuna, quindi, la sanzione della necessità che le Associazioni regionali aderiscano al Coordinamento Nazionale deputato a rappresentarle nei rapporti col Parlamento, con l’Associazione degli ex parlamentari, con le Presidenze delle Conferenze dei Presidenti di Consiglio e dei Presidenti delle Regioni.
Quanto alle modalità, occorre riaffermare che l’adesione al Coordinamento Nazionale debba essere pronunciata con formale delibera dell’Assemblea dei Soci delle singole Associazioni Regionali.

 

2. La definizione del ruolo del Coordinamento Nazionale.

Anche a questo riguardo va rilevato come a suo tempo si sottolineò la necessità di leggerezza del Coordinamento, sede di scambio di notizie e di esperienze delle varie Associazioni regionali, nonché di discussione di temi di comune interesse, con l’obiettivo di coordinare l’impegno delle Associazioni sui medesimi.

L’esperienza acquisita consente di rilevare da un lato l’avvenuta approvazione di veri e propri Regolamenti delle Conferenze dei Presidenti dei Consigli Regionali e dei Presidenti delle Regioni e di constatare la necessità che anche le Associazioni Regionali fissino per il loro Coordinamento Nazionale una Regolamentazione più adeguata ai maggiori e più qualificati compiti che esso sarà chiamato a svolgere.

La prassi seguita in questi anni consente di ridefinire i compiti del Coordinamento nazionale in:

•    compiti di informazione, di sostegno, impulso e coordinamento delle Associazioni regionali;

•    compiti di rappresentanza degli interessi unitari degli associati, nei confronti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali, di concerto con le singole Associazioni regionali;

•    compiti di  collegamento con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per quanto attiene le riforme costituzionali riguardanti le Regioni;

•    compiti di rappresentanza e collegamento, rispetto al Parlamento ed all’Associazione degli ex parlamentari;

•    compiti di divulgazione delle attività, attraverso la rete internet.

 

3. La gratuità del funzionamento del Coordinamento Nazionale.

Occorre, a questo riguardo, valutare la opportunità di passare da una fase di esclusa partecipazione economica alle spese di funzionamento dell’Ufficio di Presidenza del Coordinamento Nazionale ad una fase nella quale sia possibile ed accettata, dalle Associazioni Regionali, la fissazione di una quota annua di adesione al Coordinamento, da quantificare e regolamentare.

La seconda valutazione su cui soffermarsi riguarda le attività nazionali e regionali.

L’esperienza ha dimostrato che, salvo che in alcune realtà, il rapporto tra Consiglieri attivi e Consiglieri cessati dalla carica, registra una sorta di presa di distanza, una separazione, le cui motivazioni non possono essere ricondotte ad unica causa. In ogni Regione dove il rapporto si è allentato o minaccia di diventare conflittuale, le motivazioni sono sempre diverse l’una dall’altra.

Questa condizione di difficoltà e di palese disagio, che non trova plausibili giustificazioni, pone il problema del suo superamento dentro le singole realtà regionali, ma merita di essere monitorato, considerato e seguito anche dal livello nazionale, consapevoli che una uniformità di comportamenti nelle azioni di tutela, unita ad una attività seminariale di confronto e di dibattito pre-istituzionale di qualità, attenta non solo alle riforme ma anche ai programmi regionali, può facilitare il miglioramento del rapporto, superare le divergenze ed indurre i Consigli Regionali a vedere nelle nostre Associazioni, non una entità in qualche modo concorrenziale o una realtà totalmente ripiegata sui compiti di sindacato, ma un utile supporto su base di volontariato, al servizio dell’Istituto Regionale.

Roma, marzo 2008

 

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